Art. 8.
(Affidamento di incarichi professionali
da parte delle regioni).

      1. Le regioni del Mezzogiorno, nell'affidamento di incarichi professionali esterni, di consulenza o ad esperti, si impegnano ad attingere annualmente, per almeno il 50 per cento degli incarichi, dall'albo regionale eventualmente istituito ai sensi dell'articolo 7.

 

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